RNS "Isole di Ventotene e S. Stefano" La Riserva naturale statale è stata istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 Maggio 1999
(GU n° 190 del 14.8.1999) 
Riserva Naturale Statale
FINALITA' L’istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità: La conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionli, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali; La gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agrosilvopastorali e tradizionali; Il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; La promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva; La realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; La realizzazione di programmi di educazione ambientale.
ORGANISMO DI GESTIONE L’organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall’art, 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il comune di Ventotene. DISCIPLINA DI TUTELA nel territorio della Riserva sono vietati: La cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentitele attività agro-silvopastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’organismo di gestione della riserva, con esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli; Il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati; L’apertura e l’esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse; Ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi; L’introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; Il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; L’uso di fuochi all’aperto, con l’esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e della macchia; Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Fuori dai centri edificati sono vietati: qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all’art. 2, del presente decreto; l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l’esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall’art, 31, lettere c) e d) , della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all’autorizzazione dell’organismo di gestione: interventi di restauro conservativo e di risanamento igienicoedilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l’aspetto e la vocazione delle aree; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aeree. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b), del primo comma, dell’art. 31, della legge 5 agosto 1978, n, 457, dandone comunicazione all’organismo di gestione della riserva.
Nei perimetri dei centri edificati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni degli stessi strumenti, previa comunicazione all’organismo di gestione dell’area protetta, al fine di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l’esercizio delle potestà previste dal comma 3, dell’art, 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).
Ultimo aggiornamento ( Martedì 27 Luglio 2010 08:14 )
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